Elettrodomestici, display e TV
Quando verranno fornite le nuove etichette riscalate dai produttori / fornitori e quando dovranno essere utilizzate nei negozi fisici e online?
- Per le unità di prodotto presenti nei negozi o online prima del 1° novembre 2020 e che saranno vendute anche dopo l'introduzione della nuova etichetta
- Nuovi prodotti immessi nel mercato dopo l'11 novembre 2020 ma venduti agli utilizzatori finali dopo il 1 marzo 2021
- Prodotti venduti sul mercato già prima del 1 novembre 2020 ma non più immessi sul mercato dopo il 1 novembre 2020, o se il fornitore ha cessato l'attività
- Panoramica del processo per elettrodomestici, TV e display elettronici
Per le unità di prodotto presenti nei negozi o online prima del 1° novembre 2020 e che saranno vendute anche dopo l'introduzione della nuova etichetta
Durante il periodo transitorio della durata di 4 mesi compreso tra il 01/11/2020 e il 28/02/2021: devono essere mostrate al consumatore solo le vecchie etichette. In aggiunta si specifica che:
- i fornitori devono registrare nuovamente sul portale EPREL il prodotto che avrà un'etichetta riscalata sulla base del nuovo regolamento e dei nuovi metodi di test (sarà quindi prodotta una nuova scheda informativa relativa al prodotto);
- i fornitori devono fornire la vecchia e nuova etichetta con le nuove unità di prodotti (la vecchia e la nuova etichetta saranno fornite entrambe nell’imballaggio del prodotto);
- i fornitori devono mettere a disposizione la scheda prodotto sul portale EPREL anziché fornire una versione stampata. I rivenditori potranno comunque chiedere la scheda informativa stampata al fornitore; o i fornitori, su richiesta dei rivenditori, devono fornire le nuove etichette per i prodotti in stock presso i rivenditori.
Durante il periodo di 14 giorni lavorativi tra 01/03/2021 e 18/03/2021: la vecchia etichetta dev'essere sostituita. In aggiunta:
- ci sono requisiti ad hoc per i display: il fornitore deve rendere visibile la nuova etichetta sull’imballaggio o stampando l'etichetta direttamente sulla confezione o attaccando un adesivo dell’etichetta sulla confezione. Se un modello prodotto presso il punto vendita è mostrato solo nell'imballaggio (i.e. non viene estratto dalla confezione per l'esposizione), il negozio deve garantire la visibilità dell'etichetta per il consumatore (i.e. esponendo la confezione in modo da rendere visibile l’etichetta);
- ci sono requisiti ad hoc in caso di vendita a distanza o su internet: una freccia indicante la classe di efficienza energetica di appartenenza del prodotto (e la gamma delle classi di efficienza energetica) deve essere collocata accanto al modello del prodotto per qualsiasi informazione (in merito al prodotto) fornita sul web. La scheda informativa del prodotto deve essere fornita al consumatore in formato cartaceo o tramite i siti web del fornitore
Nuovi prodotti immessi nel mercato dopo l'11 novembre 2020 ma venduti agli utilizzatori finali dopo il 1 marzo 2021
Dall'1 novembre 2020 in poi:
- I fornitori devono registrare il prodotto solo sulla base del regolamento rivisto nell'EPREL e devono fornire l'etichetta riscalata e la relativa scheda informativa del prodotto ai rivenditori / rivenditori.
A partire dall'1 marzo 2021 in poi:
- Nuovi prodotti con una nuova etichetta riscalata vengono mostrati nei negozi e nei negozi online. In caso di vendita via Internet o a distanza, vedere i requisiti aggiuntivi come sopra specificato. Per i display vedere i requisiti aggiuntivi sopra specificati.
Prodotti venduti sul mercato già prima del 1 novembre 2020 ma non più immessi sul mercato dopo il 1 novembre 2020, o se il fornitore ha cessato l'attività
Durante i 9 mesi dal 1 marzo 2021 al 30 novembre 2021
- i prodotti possono ancora essere venduti con la vecchia etichetta;
- nessuna nuova informazione deve essere fornita dai fornitori.
Dal 01/12/2021
- i prodotti con la vecchia etichetta non devono più essere venduti.