La nuova etichetta energetica e il Green Public Procurement

In base alle diverse leggi nazionali, gli enti pubblici possono decidere di acquistare solo i prodotti più efficienti dal punto di vista energetico all’interno delle loro strategie di Green Public Procurement (“acquisti verdi”). Inoltre, anche se in futuro non saranno stabiliti obblighi da rispettare per l’aggiudicazione dei bandi pubblici, gli “acquisti verdi” potrebbero diventare criteri premianti e complementari nella loro assegnazione. Rileva evidenziare come, all’interno del Public Procurement Framework europeo le istituzioni dell’Unione stiano valutando la possibilità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi, della Circular Economy Strategy e del Green Deal’s net zero emissions goals, attraverso l’introduzione nella legislazione settoriale di tutti gli Stati membri di criteri e obiettivi minimi obbligatori in materia di GPP (minimum GPP criteria), oltre alla rendicontazione obbligatoria per il monitoraggio dei progressi compiuti. Questi “minimum GPP criteria” potrebbero rappresentare un importante strumento di armonizzazione. Difatti in questo settore, per fare in modo che la politica ambientale dell’Unione potesse garantire la tutela della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l’esigenza di assicurare parità di trattamento e non discriminazione dei potenziali contraenti della pubblica amministrazione, finora l’adesione ai criteri europei di GPP aveva sempre avuto una natura volontaria.

In Italia il GPP è andato configurandosi negli anni come una serie di strumenti privatistici nella tutela amministrativa dell’ambiente. Questi strumenti, ai quali il legislatore nazionale ha dato per lo più una connotazione di requisiti tecnici per la formulazione di offerte al pubblico e di clausole ambientali da inserire obbligatoriamente nei capitolati di appalto predeterminati dall’amministrazione (Criteri ambientali minimi - CAM), sono stati via via inseriti nella contrattualistica pubblica per favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale. Nel corso del 2021, la piena entrata in vigore del Regolamento quadro per l’etichettatura energetica avrà effetti sul decreto legislativo 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e sulla legislazione ad esso collegata. Questo potrà portare a delle criticità, in quanto, nei primi mesi di vigenza delle nuove etichette riscalate, da un lato, vi sarà una probabile mancanza di prodotti collocabili nella classe di efficienza energetica più alta, mentre, dall’altro, saranno ancora valide le disposizioni del comma 1 articolo 9 del decreto legislativo 104/2012, il quale espressamente impone che le amministrazioni aggiudicatrici: “acquistano ove possibile soltanto i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica, salvo i casi in cui prevalgono diverse esigenze di efficienza in termini di costi, fattibilità economica, idoneità tecnica e adeguata concorrenza”. Un ulteriore esempio di ciò, sono i più recenti CAM. In questi, il Regolamento quadro per l’etichettatura energetica avrà effetti diretti anche per quanto riguarda l’aggiudicazione dei contratti per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, i cui CAM, grazie al Decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono in vigore dall’agosto 2020. Nelle clausole contrattuali di questi CAM, è stato difatti previsto all’articolo 1, paragrafo C, lett. a), punto 9 del suo all.to 1° che, per quanto attiene il servizio di ristorazione in centro di cottura interno (acquisto o fornitura di frigoriferi, congelatori e lavastoviglie per uso professionale ed altre apparecchiature connesse all’uso di energia dotate di etichettatura energetica), le apparecchiature «devono appartenere alla più elevata classe di efficienza energetica disponibile sul mercato o a quella immediatamente inferiore per la rispettiva categoria di apparecchio».